12014Set

Una nuova separazione consensuale

Avvocati e Ufficiali di stato civile in campo per una nuova separazione consensuale

Il processo della Famiglia e lo schema di Decreto Legge “misure urgenti per la De-giurisdizionalizzazione” nota alle ipotesi proposte agli art. 6 e 12. 

Art. 6 – Convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato per le soluzioni consensuali di separazione, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio)

L’articolo consente di evitare il ricorso al Giudice in tutti quei casi nei quali si vogliano raggiungere equilibri diversi nella dinamica familiare e quindi consente ai coniugi di potersi separare o divorziare dando mandato ad un solo Avvocato che poi, avrà l’obbligo di rimettere entro 10 giorni l’accordo formalizzato e dallo stesso autenticato all’Ufficiale di Stato Civile per le necessarie pubbliche annotazioni. La norma prevede, a tutela dei diritti indisponibili, che sia applicabile ai soli casi di “accordo tra coniugi” e ove non vi siano, nel nucleo familiare, figli minori o disabili, nel qual caso valgono le norme già in vigore con l’intervento “necessario” del Giudice.

Art. 12 – separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

L’articolo replica il contenuto dell’art. 6, consentendo ai coniugi di poter raggiungere i medesimi accordi, previsti con l’ausilio e la autenticazione di un Avvocato, anche per il tramite di un ufficiale dello stato civile di un Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio.
Testualmente la norma richiede alle parti di “dichiarare avanti all’ufficiale di stato civile” i termini del loro accordo consensuale, così ricevuta la dichiarazione, l’atto viene “compilato e sottoscritto immediatamente”.

A tutela dei diritti delle stesse parti, sono state inserite delle limitazioni : la prima, esistente anche per l’ipotesi di cui all’art. 6, è quella relativa alla presenza di figli minori o disabili, ipotesi nelle quali è previsto, sempre, l’intervento del giudice, la seconda, valevole solo per l’art. 12 è quella che prevede l’impossibilità di prevedere negli accordi “patti di trasferimento patrimoniale”, ipotesi che al contrario, vista le presenza di un Avvocato viene consentita nel caso di “negoziazione assistita”.

Entrambe le disposizioni, ove dovessero essere licenziate nel testo proposto, porterebbero una sicura deflazione del carico di lavoro dei Tribunali, riconoscendo alla professionalità dell’Avvocato un maggior coinvolgimento per la soluzione delle “crisi familiari” nelle quali i rispettivi interessi possano essere decisi con una “negoziazione assistita”.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/bozza_dl_giustizia_civile.pdf

Commenta