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Cassazione riconosce la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso come una possibilità ma non un obbligo per l’Ufficiale di Stato civile

Cass. civ., 9 febbraio 2015 n. 2400

Il rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso non contrasta con la Costituzione, né con la Cedu. Dall’esame delle recenti sentenze della Corte costituzionale (138/2010 e 170/2014) e della Corte europea dei diritti dell’Uomo (16 luglio 2014 Hamalainen contro Finlandia), nonché come già affermato dalla Cassazione (sentenza 4184/2012), emerge un quadro ben preciso: non sussiste un obbligo, ma solo una possibilità, di estendere la possibilità di contrarre matrimonio alle coppie omosessuali; e per sopperire alla mancanza di una disciplina che può determinare una lesione di diritti fondamentali è necessario una sorta di “statuto dei diritti” che consenta a tali persone di acquisire una protezione che sia equiparabile a quella del matrimonio.


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