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Contratto di lavoro a tempo determinato – le novità

Contratto a tempo determinato

La Legge n. 78/2014, di conversione del D. L. n. 34/2014, prevede che per i contratti a termine stipulati a far data dal 21 marzo 2014, non è più previsto l’obbligo di specificare la causale e la loro durata può essere di 36 mesi, invece dei 12 precedenti. Il contratto a termine a-causale può essere prorogato per un massimo di 5 volte, invece di 8, come previsto inizialmente nel decreto “Job Act”.

Ciascun datore di lavoro non può stipulare un numero di contratti a tempo determinato che ecceda il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione; i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti possono comunque assumere 1 lavoratore a termine. Alle aziende del settore ricerca non si applica questo limite relativamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Il superamento del limite percentuale comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite, oppure al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza. Gli introiti delle sanzioni amministrative verranno destinati al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

La disciplina transitoria, introdotta dalla legge di conversione, prevede che, fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali, per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva, anche aziendale, non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.

Qualora il CCNL applicato non preveda alcun limite quantitativo, è introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di rientrare nel limite percentuale del 20% entro il 31 dicembre 2014, pena l’impossibilità di stipulare nuovi contratti a termine.

Novità sono previste anche in tema di diritto di precedenza. Anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità devono computarsi per la maturazione del diritto di precedenza. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il diritto di precedenza sui contratti a tempo indeterminato e sui nuovi contratti a termine stipulati dall’azienda per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi al termine del suo contratto.

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